Photodigitalgrosseto Associazione Culturale

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STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE E DURATA

E’ costituita in Grosseto l’Associazione Culturale denominata “photodigitalgrosseto”. La durata dell’Associazione è a tempo illimitato ed
essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 – PRINCIPI

L’Associazione ha la sua sede in Grosseto, in via Canada 22. L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi:
assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite
dagli aderenti ( salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria
attività in modo personale e spontaneo.
Le cariche all'interno degli organi sociali ( Presidente, vicepresidente, segretario amministrativo, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo
organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci. Gli eventuali utili di gestione saranno destinati a vantaggio degli scopi
istituzionali. E’ fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, salvo che la loro distribuzione o
destinazione non siano imposte dalla Legge.

ART. 3 -SCOPI

L’associazione è apolitica e persegue, in ambito locale, i suoi obiettivi:

a) Riunire persone ed enti che intendono operare nel campo culturale, artistico e fotografico e che promuovano manifestazioni, mostre,
corsi e concorsi fotografici e quant’altro possa servire a valorizzare la cultura e il linguaggio espressivo.

ART. 4 – SOCI

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente statuto e ne
facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le decisioni circa le domande di ammissione sono adottate dal Consiglio Direttivo, a suo
insindacabile giudizio, previa la presentazione di almeno due soci. I soci sono iscritti in un apposito libro che deve tenersi
costantemente aggiornato a cura del Presidente dell’Associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti non possono essere retribuite in
alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al socio potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività
prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

Gli associati dell’Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Onorari

b) Ordinari.

Sono associati onorari coloro ai quali sia riconosciuta tale qualità dal Consiglio Direttivo per meriti acquisiti nel campo della cultura o per
altri motivi speciali. Gli importi delle quote di iscrizione vengono fissati con delibera del Consiglio Direttivo. La quota o il contributo
assunto è intrasmissibile e non rivalutabile. Non possono essere ammessi associati temporanei.

ART. 5 – SOCI – DIRITTI

I soci hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione, di frequentarne la sede e di essere soggetti attivi nella formazione dei
suoi organi. Hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione.

ART. 6 – SOCI -DOVERI

I soci hanno il dovere di rispettare lo statuto, di sostenere l’attività dell’Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento
che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa e dei suoi aderenti. Devono inoltre, versare nei termini stabiliti, la
quota sociale.

ART. 7 – SOCI – ESCLUSIONI

Saranno esclusi i soci che si renderanno colpevoli di gravi inadempienze rispetto allo spirito di solidarietà e di volontariato
dell’Associazione, ovvero violino ripetutamente le norme statutarie. La proposta di esclusione viene portata dal Presidente al Consiglio
Direttivo che delibera a maggioranza. Gli associati cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per morte, per dimissione o
decadenza. Il recesso dell’associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al
Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:





a) che non eseguono tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento;

b) che non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione;

c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l’Associazione.

Tale comportamento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può
ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

L’associato perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

ART. 8 -ORGANI

Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:

a) Il Presidente;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) L’Assemblea degli Associati.

Tutti i membri eletti alle cariche associative e gli aderenti operano a titolo volontario e gratuito.

ART. 9 -PRESIDENTE

I) Il Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo nel proprio seno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
secondo le regole stabilite dall’Art. 9 del presente Statuto.

II) Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. Può essere dichiarato decaduto dalla carica con delibera del Consiglio
Direttivo, per gravi irregolarità commesse nella gestione degli affari inerenti la sua carica e all’esercizio delle sue funzioni, per violazioni
dello Statuto o comunque, se non adempie ai doveri del proprio ufficio. Ciascun membro del Consiglio Direttivo può proporre con
istanza motivata la dichiarazione di decadenza del Presidente dalla carica. A tal uopo deve chiedere al Presidente la convocazione di
urgenza del Consiglio per discutere e deliberare sulla proposta di cui sopra. Il presidente spedisce le convocazioni entro 20 giorni dalla
ricezione della richiesta, e fissa la riunione per una data compresa entro i 30 giorni successivi. La delibera viene adottata all’unanimità
dei membri del Consiglio Direttivo con votazione per appello nominale e deve essere motivata. Nella stessa seduta si provvede
all’elezione del nuovo Presidente.

III) Attribuzioni del Presidente

a) Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e ne dirige l’attività.

b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci e stabilisce l’ordine del giorno delle relative sedute.

c) Provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio.

d) Concede onorificenze e patrocini.

e) Concede deleghe per particolari compiti e funzioni.

f) Provvede a tutti gli affari ed adotta tutti i provvedimenti che non sono riservati alla competenza del Consiglio, ai sensi del
successivo art. 10.

In caso di assenza o di impedimento, anche temporaneo o di breve durata, del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice
Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di questi, al Segretario Amministrativo, successivamente al Consigliere più
anziano. L’anzianità è determinata dalla data di nomina ed in caso di nomina contemporanea, dalla data di età o dalla data di iscrizione
all’Associazione.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone da tre a cinque membri che vengono eletti dall’Assemblea degli associati secondo le modalità stabilite
nel successivo art. 11. Il Consiglio, nella prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario
Amministrativo. Nella stessa seduta provvede all’assegnazione ai singoli membri degli incarichi specifici alla loro funzione professionale.

Tutti i membri del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Allo scadere del loro mandato restano in carica fino
all’insediamento dei successori. Nel caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, durante il triennio, vengono cooptati nel
Consiglio, mediante apposita delibera, tutti quei soci o simpatizzanti che abbiano dimostrato particolari qualità di attivismo a favore
dell’Associazione. I membri nominati in sostituzione di altri, che per qualunque motivo abbiano cessato anzitempo di far parte del
Consiglio, rimangono in carica fino allo scadere del triennio in corso. Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta ogni tre mesi su





convocazione, anche verbale, del Presidente ed ogni qualvolta lo ritenga necessario.
Tutte le convocazioni devono essere comunicate ai membri del Consiglio almeno 20 gg. prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato senza la osservanza dei termini di cui sopra.
Possono essere decaduti dalla carica, con delibera del Consiglio Direttivo, i membri che risultino essere assenti in tre riunioni


consecutive, senza giustificato motivo. Tuttavia sono ammesse deleghe scritte e firmate su specificati motivi.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri.
Sono valide le delibere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione.
Ad inizio della seduta il Consiglio Direttivo nomina il Segretario, che provvede alla trascrizione verbale della riunione su apposito


registro, i cui fogli vengono preventivamente siglati dal Presidente.
La discussione si svolge secondo l’ordine del giorno stabilito nella convocazione.
Ciascun membro del Consiglio, tuttavia, può proporre l’inserimento nell’ordine del giorno di argomenti che non vi sono contenuti.
Sulla proposta delibera il Consiglio.
I verbali devono contenere i nomi dei componenti intervenuti all’adunanza, con l’indicazione di quelli che hanno partecipato alla


votazione su singoli oggetti posti all’ordine del giorno e di quelli che si sono astenuti. Debbono, inoltre, contenere il riassunto delle
discussioni svoltesi intorno ai singoli argomenti, e fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve degli intervenuti.
I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dai presenti.


Attribuzione del Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente, approva i regolamenti Amministrativi e contabili per il funzionamento dei servizi
e per l’esercizio delle attività dell’Associazione, nonché il regolamento organico del personale;
b) Delibera su ogni affare che comporti trasformazioni o diminuzioni del patrimonio;
c) Delibera la nomina dei soci onorari;
d) Redige e presenta all’Assemblea un rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
e) Provvede su ogni affare non riservato alla Presidenza.
f) Stabilisce l’ammontare della quota sociale.


ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO -ELEZIONE

Le elezioni del Consiglio Direttivo hanno luogo ogni tre anni.


Sono eleggibili a tutte le cariche dell’Associazione tutte le persone che abbiano la cittadinanza del luogo di appartenenza nazionale, che
siano soci dell’Associazione e che abbiano i requisiti per essere elettori.
Sono chiamati ad esercitare il diritto di voto tutti coloro che rivestono la qualità di soci e che siano stati iscritti fino a novanta giorni


prima della data delle elezioni.
Per poter esercitare il diritto di elettorato, sia attivo che passivo, i soci devono essere in regola con il pagamento delle quote sociali.


ART. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e rappresenta il momento fondamentale di
confronto, atto a garantire una corretta gestione dell’Associazione.

L’Assemblea dei soci viene convocata, almeno una volta l’anno,o mediante affissione del relativo avviso nella sede dell’Associazione
almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, o tramite posta, anche elettronica (e-mail).

L’Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita se risulta presente la metà più uno dei soci. In seconda convocazione è
validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

L’Assemblea può essere convocata, quando ne faccia richiesta al Presidente, almeno un terzo dei soci. La convocazione deve essere
inviata ai soci entro il termine di 30 gg. dalla richiesta di cui sopra.

Con un regolamento da approvarsi entro due anni dal Consiglio Direttivo verranno emanate anche le norme di attuazione per lo
svolgimento delle operazioni elettorali.

L’Assemblea indica i programmi di attività dell’Associazione, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, approva il rendiconto annuale
preventivo e consuntivo, provvede all’adozione delle modifiche statutarie e delibera altresì sugli altri argomenti di sua competenza
previsti dal presente statuto e da norme di legge.

L’Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i





nuovi organi.

ART. 13 – RENDICONTO ANNUALE

1) L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

2)
Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto preventivo e quello consuntivo. Dal rendiconto consuntivo devono
analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche
effettuate.

3)
Il Consiglio Direttivo presenta, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il relativo rendiconto consuntivo all’Assemblea
Ordinaria dei Soci che lo approva a maggioranza. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull’andamento
della gestione e deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni dalla seduta per poter essere
consultato da ogni associato.

4)
Il Consiglio Direttivo presenta, altresì, il Rendiconto preventivo, entro la fine del mese di febbraio dell’anno di riferimento,
all’Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza.

E’ obbligatoria la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni.

ART. 14 – SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Amministrativo viene eletto in seno ai componenti del Consiglio Direttivo.

E’ responsabile della gestione contabile dell’Associazione che esercita attuando le direttive del Consiglio.

Ha l’obbligo di tenere la contabilità.

ART. 15 -ENTRATE

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a)
Dal contributo spontaneo dei soci;

b)
Dalle quote di iscrizione;

c)
Da eventuali contributi di Enti, Società o privati e da elargizioni, lasciti o donazioni da parte di fotoamatori e sostenitori.

d)
Da qualsiasi altra entrata che possa venire all’Associazione.

Con le entrate si provvede a tutte le spese necessarie per il funzionamento dell’Associazione e per il conseguimento dei suoi fini
istituzionali.

ART. 16 -SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione
avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui alla Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.17 – MODIFICHE STATUTARIE

Le variazioni del presente Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria dei soci con la presenza di almeno tre quarti
degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 18 – NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di
Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato dettata dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalla legge regionale 13
settembre 1993 n. 39.


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